COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 90. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ACACIE CASAVATORE – GARA FUTSAL GLADIATOR /ACACIE CASAVATORE DEL 4.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 90. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ACACIE CASAVATORE – GARA FUTSAL GLADIATOR /ACACIE CASAVATORE DEL 4.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente giuridico, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il calcettista Pezzella Giuseppe sicuramente deve essere sanzionato per la sua condotta scorretta ed antisportiva, ma la sanzione applicata dal Giudice in prime cure si appalesa commisurata per eccesso, rispetto alla gravità del fatto commesso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Acacie Casavatore, di ridurre a sei giornate di gare la sanzione della squalifica a carico del calcettista Pezzella Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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