COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 26/02/2012 RIVIERA – RIVE D’ARCANO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 26/02/2012 RIVIERA – RIVE D’ARCANO Il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 28.02.2012 in relazione al preannuncio di reclamo, inviato con fax in data 27.02.2012, dalla A.S.D. RIVIERA in merito alla gara RIVIERA – RIVE D’ARCANO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone “B”, disputatasi a Magnano in Riviera (pr. di Udine) il 26.02.2012 e conclusasi con il risultato di 0 – 1; visto il reclamo trasmesso con raccomandata spedita l’1.03.2012, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, dalla A.S.D. Riviera, con il quale la stessa chiedeva la ripetizione della suindicata gara per un errore commesso dall’arbitro e specificatamente perché: al 25’ del 2° tempo, circa, l’arbitro interrompeva il gioco ed espelleva il calciatore n. 10 dell’A.S.D. Riviera, Mattia PILLININI per aver usato un linguaggio offensivo e, successivamente, il direttore di gara riprendeva la partita con una propria rimessa (la c.d. “palla a due”) anziché con calcio di punizione indiretto a favore della S.P. Rive d’Arcano, come previsto dall’art. 12 delle Regole del Giuoco del Calcio; tale errore veniva manifestato all’arbitro alla fine della partita da parte del dirigente dell’A.S.D. Riviera Ivano Muzzolini, alla presenza di una Commissaria di campo, la quale aveva seguito la gara. La Società reclamante, nel proprio gravame, chiedeva altresì che ai fini istruttori venissero sentiti il predetto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Riviera Ivano Muzzolini e la suindicata Commissaria di campo presente alla gara; preso atto che l’A.S.D. Rive d’Arcano non ha fatto pervenire controdeduzioni relative al predetto reclamo entro i termini previsti; premesso che l’art. 29, punto 3, del C.G.S. recita testualmente: “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; premesso, altresì, che, di conseguenza, le citate decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono essere oggetto di esame da parte del Giudice sportivo e che, pertanto, quest’ultimo non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche e disciplinari, a meno che l’arbitro, nel proprio rapporto, non ammetta di aver compiuto un errore tecnico; premesso, da ultimo, che, nel caso l’arbitro ammetta di essere incorso in errore tecnico, il Giudice sportivo, nel prendere atto dell’errore stesso e dopo averlo valutato, non invalida la gara se non risulti che il citato errore abbia concretamente influito, con decisività, sullo svolgimento del giuoco e sul risultato della gara; rammentato, nell’ottica della collaborazione che gli organi regionali di giustizia sportiva intendono assicurare alle Società ed ai loro Dirigenti per estendere loro la conoscenza delle norme: - che il vigente Codice di Giustizia Sportiva, prevede per i Giudici sportivi territoriali, l’instaurazione dei giudizi di primo grado, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 29 del C.G.S., sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35 del C.G.S., non contemplante quest’ultimo la possibilità per i Giudici stessi di sentire i ricorrenti, le controparti e gli eventuali Commissari di campo; - che solo nei procedimenti di seconda istanza, invece, ai sensi dell’art. 36, punto 6 del C.G.S., i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti dagli organi di giustizia sportiva e per avvalersi di tale diritto devono fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo; esaminato il rapporto dell’arbitro relativo alla gara suindicata, che costituisce fonte di prova assoluta e privilegiata e rilevato che dal citato atto non emergono le circostanze dedotte dalla A.S.D. Riviera nel reclamo presentato a questo organo di giustizia sportiva, né tanto meno alcuna ammissione dell’arbitro stesso, né implicita né esplicita, di essere incorso in errore tecnico, durante la gara in questione; considerato che detto reclamo presentato dall’A.S.D. Riviera verte su fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro, devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di quest’ultimo e che non appartengono alla cognizione degli organi di giustizia sportiva; (senza entrare nel merito della vicenda, non si può non rilevare che qualora l’arbitro avesse optato per la ripresa del gioco, dopo l’interruzione causata dall’espulsione del calciatore della società reclamante, con una propria rimessa anziché con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria del Rive d’Arcano, si sarebbe determinata in campo una situazione più favorevole alla squadra della Società reclamante medesima, che aveva causato la detta interruzione del gioco, e più sfavorevole agli avversari); ritenuto, sulla base di quanto surriferito, che nella fattispecie suindicata quanto dedotto dalla reclamante non può formare quindi oggetto di esame nel merito da parte di questo Giudice sportivo territoriale; P.Q.M. a) dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Riviera in merito alla gara Riviera- Rive d’Arcano, disputatasi il 26.02.2012, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “B”, e conferma il risultato di 0 – 1 conseguito sul campo dalle due squadre; b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13, del C.G.S., per l’incameramento della tassa reclamo.
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