COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO (Campionato Juniores Provinciale) in merito alle sanzioni della squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore CREMONA Riccardo e della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore ZAMPARINI Giovanni (in C.U. n° 32 del 29.02.2012 del Comitato Provinciale di Udine).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 15.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO (Campionato Juniores Provinciale) in merito alle
sanzioni della squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore CREMONA Riccardo e della
squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore ZAMPARINI Giovanni (in C.U. n° 32 del
29.02.2012 del Comitato Provinciale di Udine).
Con provvedimenti pubblicato sul C.U. n° 32 dd. 29.02.2012 del Comitato Provinciale di Udine il G.S.T. adottava i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica per 4 gare al calciatore CREMONA Riccardo perché “Espulso per doppia ammonizione, usciva nuovamente dagli spogliatoi a pochi minuti dalla fine della partita e vi rientrava solo dopo vari richiami dell'arbitro. A fine gara rientrava sul terreno di gioco per gridare all'arbitro più volte una frase irriguardosa; rientrato negli spogliatoi reiterava tale comportamento”; b) squalifica per tre gare al calciatore ZAMPARINI Giovanni perché “espulso per doppia ammonizione, lasciava il campo di gioco offendendo ripetutamente l'arbitro”. Fatti avvenuti il 23.02.2012 in Premariacco, nella corso della gara AZZURRA PASIANESE CALCIO valevole per il campionato Juniores Provinciale.
Avverso dette decisioni la A.S.D. PASIANESE CALCIO presentava tempestivo reclamo, esponendo che le decisioni del direttore sarebbero state “non giustificate” in relazione ai fatti di gara, così come il referto arbitrale avrebbe contenuto delle valutazioni non corrispondenti a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. Evidenziava altresì la società reclamante che nella passata stagione sportiva, si era classificata al primo posto della Coppa disciplina nelle categorie Allievi e Giovanissimi, ed è in possesso del titolo di Scuola Calcio Qualificata.
Le motivazioni del reclamo venivano sostanzialmente allegate attraverso dichiarazioni rese da propri tesserati. Preliminarmente, occorre evidenziare che tali dichiarazioni -se assunte come prove- sarebbero palesemente inammissibili, non rientrando tra i mezzi di prova previsti dall'art. 35 C.G.S.; la CDT le
considera solo in quanto integranti le motivazioni del reclamo, che diversamente risulterebbe piuttosto generico, al limite dell’inammissibilità. Entrando nel merito della questione, la C.D.T. ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla posizione del calciatore ZAMPARINI Giovanni Mauro, la squalifica per tre giornate di gara comminata dal G.S.T. appare congrua e pertanto meritevole di conferma.
Al riguardo giova ricordare che l’espulsione comporta di per sé automaticamente la squalifica per
“almeno” una giornata di gara, mentre le espressioni ingiuriose o irriguardose indirizzate dai calciatori al direttore di gara vengono autonomamente sanzionate dall'art. 19/4.a) C.G.S., che contempla come sanzione “minima” la squalifica per due giornate di gara.
Considerando che lo ZAMPARINI si era rivolto in modo ingiurioso all'arbitro quando era stato già
espulso per doppia ammonizione, le tre giornate di gara irrogate dal G.S.T. rappresentano la squalifica “minima” applicabile nel caso di specie.
Diversamente, eccessiva appare la sanzione irrogata al calciatore CREMONA Riccardo, il quale a fine gara, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, era entrato sul terreno di gioco mantenendo una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara.
Lette le espressioni utilizzate dal calciatore CREMONA, per come riportate a referto dal direttore di gara, e ritenuto che esse siano atte a configurare una pur grave mancanza di rispetto, piuttosto che una offesa vera e propria, letto ancora l'art. 19/4.a) C.G.S., sanzione equa e proporzionata ai fatti ascritti al predetto calciatore appare essere quella indicata in dispositivo.
P.Q.M. La C.D.T.- FVG così decide:
- conferma la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare al calciatore ZAMPARINI Giovanni;
- in parziale accoglimento del reclamo dell’ASD PASIANESE CALCIO riduce a 3 (tre) le gare di
squalifica del calciatore CREMONA Riccardo;
- dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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