COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE SCIPIONI ROMANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ OLIMPIA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
SCIPIONI ROMANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A
DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ OLIMPIA PER RISPONDERE A
TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della Società OLIMPIA che non ha rispettato il termine ordinatorio del 12.7.2011 –
ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato
di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti
la Società OLIMPIA non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, il verbale d’assemblea,
l’attestazione di disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il
termine perentorio del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare,
imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in
titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione.
Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti , chiedendo per il Presidente SCIPIONI ROMANO l’inibizione di 60 giorni, e per la Società
OLIMPIA, l’ammenda di € 300,00.
Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in
modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura.
Tutto ciò premesso, questa Commissione, conformandosi a quanto stabilito con il C.U. 134 del
26.1.2012 per situazioni analoghe
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente
della predetta Società SCIPIONI ROMANO l’inibizione per giorni 10 e alla Società OLMPIA
l’ammenda di € 250.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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