COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE RINALDI ALESSANDRO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
RINALDI ALESSANDRO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A
DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE PER RISPONDERE
A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della Società SAN MICHELE che non ha rispettato il termine ordinatorio del
12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al
Campionato di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti
la Società SAN MICHELE non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di
disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio
del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare,
imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in
titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della
procura.
Per i deferiti nessuno è comparso. Il Presidente della Società SAN MICHELE, Sig. RINALDI
ALESSANDRO, faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale sottolinea la assoluta buona
fede della Società, facendo presente che la disponibilità del campo veniva depositata in data
15.7.2011, quando il Comune di Latina rilasciava la suddetta documentazione.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti , chiedendo per il Presidente RINALDI ALESSANDRO l’inibizione di 30 giorni, e per la
Società SAN MICHELE, l’ammenda di € 200,00.
La Commissione Disciplinare, considerato quanto asserito dal Presidente della Società
PALOMBARA e tenuto altresì conto del corretto comportamento processuale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente
della predetta Società RINALDI ALESSANDRO l’ammonizione con diffida e alla Società SAN
MICHELE l’ammenda di € 100.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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