COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DE SIMONE ARMANDO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ NUOVA S. MARIA DELLE MOLE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
DE SIMONE ARMANDO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A
DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ NUOVA S. MARIA DELLE MOLE
PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4
COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della Società NUOVA S. MARIA DELLE MOLE che non ha rispettato il termine
ordinatorio del 12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per
l’iscrizione al Campionato di competenza.
L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti
la Società NUOVA S. MARIA DELLE MOLE non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine,
l’attestazione di disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il
termine perentorio del 20.7.2011.
Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare,
imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in
titolo.
Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione.
Alla riunione era presente il Presidente della Società NUOVA S. MARIA DELLE MOLE, Sig. DE
SIMONE ARMANDO il quale sottolinea la assoluta buona fede della Società, facendo presente
che la disponibilità del campo veniva depositata con un piccolo ritardo in quanto tale
documentazione doveva essere rilasciata dall’Assessore del Comune che in quei giorni era in
ferie.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti , chiedendo per il Presidente DE SIMONE ARMANDO l’inibizione di 30 giorni, e per la
Società NUOVA S. MARIA DELLE MOLE, l’ammenda di € 200,00.
La Commissione Disciplinare, considerato quanto asserito dal Presidente della Società
PALOMBARA e tenuto altresì conto del corretto comportamento processuale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente
della predetta Società DE SIMONE ARMANDO l’ammonizione con diffida e alla Società NUOVA S.
MARIA DELLE MOLE l’ammenda di € 100.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DE SIMONE ARMANDO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ NUOVA S. MARIA DELLE MOLE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S."