COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO PRESIDENTE DELLA U.S. PALESTRINA ITOP S.S. S.R.L. E DELLA SOCIETA’ U.S. PALESTRINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO PRESIDENTE DELLA U.S. PALESTRINA ITOP S.S. S.R.L. E DELLA SOCIETA’ U.S. PALESTRINA Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 23-2-2011 trasmetteva alla Procura Federale una lettera-esposto del Sig. La Cava Lucio, padre del calciatore La Cava Marco, tesserato con vincolo pluriennale con la U.S. Palestrina, il quale lamentava il comportamento tenuto dal Presidente della U.S. Palestrina, Sig. Cristofari Augusto, che avrebbe espulso il giovane calciatore dal convito – centro sportivo della società, in quanto sospettato di aver sottratto la somma di € 10,00 ad un suo compagno di squadra, lasciandolo sul ciglio della strada fuori dal centro sportivo, in attesa dell’arrivo dei suoi genitori. Dalle indagini eseguite dal collaboratore della Procura, è stato accertato che in ordine ai furti avvenuti nel convitto- centro sportivo della società, non vi era alcuna prova certa che gli stessi siano da addebitare al La Cava che se ne dichiarava totalmente estraneo. Rileva invece l’inquirente che la condotta del Presidente Cristofari, sarebbe stata gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, tenuto conto della responsabilità assunta nei confronti di un minore, nella qualità di gestore del centro sportivo. La Procura Federale provvedeva dunque a deferire il Presidente Augusto Cristofari per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la società Palestrina per responsabilità diretta nel comportamento tenuto dal suo presidente, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per il deposito di note difensive. Facevano pervenire note difensive i deferiti con le quali contestavano gli addebiti dando una versione dei fatti totalmente diversa. Infatti, confermata la decisione di allontanare il calciatore sospettato di essere l’autore di numerosi furti avvenuti ai danni dei compagni di squadra, si nega recisamente che il minore sia stato cacciato dal centro sportivo e lasciato sul ciglio della strada per ore in attesa dei genitori, mentre si conferma che il minore venne invitato a contattare i genitori per tornare a casa e gli venne comunque offerta la somma di € 30,00 nel caso volesse recarsi autonomamente a casa a Napoli. Il comportamento del Cristofari era stato quindi improntato al massimo tatto nel gestire una situazione spiacevole, senza minimamente umiliare o mettere in pericolo il minore. Nella riunione comparivano i deferiti che si riportavano alla memoria difensiva insistendo per l’affermazione di totale infondatezza delle accuse mosse dal padre del ragazzo. La Procura Federale concludeva invece per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva per il Cristofari mesi 3 di inibizione e per la società € 500,00 di ammenda. I fatti di cui al deferimento appaiono provati. Infatti, al di là delle sfumature nelle singole deposizioni rese innanzi al collaboratore della Procura dai tesserati ascoltati, emerge senza alcun dubbio che il La Cava venne sospettato di essere l’autore dei furti ma, pur in presenza di indizi, non vi era alcuna prova della fondatezza delle accuse. Non è contestato che il Presidente Cristofari decise di allontanare il calciatore e gli comunicò la decisione senza alcun preavviso e, soprattutto, imponendogli di lasciare immediatamente il convitto, offrendogli addirittura una somma di denaro per l’acquisto del biglietto di ritorno. E’ evidente che, trattandosi di minore, il responsabile del convitto aveva l’onere di avvertire i genitori, di notiziarli delle accuse mosse al figlio e soprattutto, di consentirgli una replica ed un congruo lasso di tempo per organizzare l’allontanamento dal convitto, qualora la decisione fosse rimasta irrevocabile. La violazione contestata sussiste e la sanzione a carico del dirigente, legale rappresentante della società, non si discosta da quella richiesta che appare congrua ed equilibrata rispetto agli addebiti, ugualmente congrua appare quella richiesta per la società. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al Presidente Cristofari Augusto l’inibizione per mesi 3 ed alla società Palestrina ITOP l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni adottate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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