COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI PER RESPONSABILITA’ NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’ALLENATORE POCHESCI SANDRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI PER RESPONSABILITA’ NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’ALLENATORE POCHESCI SANDRO Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota dell’11-4-2011 ha trasmesso alla Procura Federale le copie di due interviste rilasciate da Sandro Pochesci, allenatore della società Lupa Frascati, partecipante al campionato di Eccellenza,. Pubblicate sul sito www.passionecalcioweb.com sul quotidiano di Viterbo, l’Opinione, in cui venivano riportate gravi affermazioni, ritenute lesive dell’onorabilità e correttezza della classe arbitrale, del Comitato Regionale Lazio e dei suoi componenti, con richiesta di tempestivo intervento per evitare il protrarsi di eventuali analoghi comportamenti da parte del predetto tecnico. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 7-6-2011 faceva poi pervenire alla Procura Federale un DVD contenente la registrazione di una video intervista rilasciata all’emittente “Rete Oro” da parte dell’allenatore Pochesci, contenenti ulteriori espressioni offensive. La Procura Federale, esaminato il testo delle interviste rilevava a) in quella pubblicata sul Web dal titolo: “il calcio secondo Pochesci” incentrata sul doppio tesseramento del calciatore della Lupa Frascati Ambrosi Stefano che aveva dato origine ad un provvedimento disciplinare a carico della società, il Pochesci si esprime così: questo è un campionato falsato, troppa gente è da troppi anni al potere, invece dovrebbe andare in pensione ….. la Federazione prima mi dice che posso tesserare e dopo mi dice “doppio tesseramento”. Colpa del palazzo che fornisce informazioni e qualcuno potrebbe avere ricevuto “qualche soldino”. Questo è il calcio marcio …. Dico le cose come stanno, altri sono falsi preti….il comitato avrebbe dovuto dire che non si trattava di doppio tesseramento. Il Pochesci ha proseguito su altri argomenti (Pochesci prende 6 giornate non capisco questo accanimento ….sono bersagliato dal comitato evidentemente sono antipatico a qualcuno…….), evidenziando situazioni di favore per la società Sora (a cui sarebbero state spostate due partite in trasferta). I personaggi che gestiscono questo campionato non sono corretti ….. cambiamenti di arbitro all’ultimo momento ecc. Nell’intervista al quotidiano l’Opinione il Pochesci insiste sul caso Ambrosi aggiungendo: “Zarelli sono anni che fa il bello e cattivo tempo. Infine nella trasmissione Rete Oro il Pochesci critica la scelta del campo per lo spareggio Lupa Frascati – Sora ed afferma: “2500 persone senza protezione con il rischio che succedesse qualche cosa…. Abbiamo rischiato la tragedia. E’ una cosa vergognosa chi sta andando contro di me, contro la mia persona si deve solamente vergognare, le persone che stanno al governo di questo calcio devono imparare che noi facciamo i sacrifici… e vedere questo schifo che si è visto al Flaminio è una vergogna” Lui lo sa benissimo (presumibilmente il Presidente del C.R. Lazio) si deve vergognare … e non si deve vantare che decide i campionati, i campionati li decidono i giocatori…. Deve imparare questo da un poveraccio come me Sandro Pochesci … chi vuol capire capirà. La Procura Federale sentiva il Pochesci che giustificava il tono delle interviste con il particolare stato di pressione psicologica dopo il caso Ambrosi ed il continuo pressing della stampa affinché rilasciasse le citate interviste, negava di aver fatto alcune delle dichiarazioni riportate sulla stampa ma non le aveva smentite in quanto non le aveva compiutamente lette prima dell’audizione. Per quanto attiene all’intervista a Rete Oro si trattava solo di uno sfogo in quanto effettuata il giorno successivo all’esclusione dal corso allenatori di Coverciano. La Procura ritenendo le giustificazioni addotte inconsistenti deferendo l’allenatore alla Commissione Disciplinare del settore tecnico, per le violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo / comma 1 CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato la società Lupa Frascati. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine alla società deferita per il deposito di scritti difensivi. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento nessuno compariva per la deferita. Tuttavia la Società Lupa Frascati faceva pervenire una memoria nella quale sottolineava come la composizione societaria attuale fosse totalmente diversa rispetto a quella del periodo in cui erano state rilasciate le interviste dell’allenatore Pochesci. La società si dissociava totalmente dalle affermazioni del suo ex tesserato ed affermava che la nuova compagine sociale aveva iniziato un percorso sportivo del tutto nuovo improntato all’assoluto rispetto delle regole federali e dei dettati dell’articolo 1 del CGS. La Procura Federale richiedeva l’affermazione della responsabilità oggettiva della deferita e l’irrogazione dell’ammenda di € 500,00. I fatti di cui al deferimento sono provati dai documenti in atti. Le espressioni del Pochesci sono state effettivamente offensive ed altamente diffamatorie, connotate da preconcetti, incontinenti e contrarie allo spirito di lealtà e probità sportiva a cui deve improntarsi il comportamento dei tesserati. La società presso cui il Pochesci era tesserato al momento della commissione delle violazioni deve rispondere oggettivamente ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS e la sanzione richiesta, alla luce delle considerazioni svolte nella memoria difensiva e del carattere squisitamente individuale del comportamento del tesserato, difficilmente arginabile dalla società, può essere contenuta nella misura di cui al dispositivo più adeguata e proporzionata all’addebito rispetto alla richiesta dell’Organo requirente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere la società deferita responsabile della violazione ascritta e per l’effetto irroga alla Lupa Frascati l’ammenda di € 300,00. Le sanzione disciplinari decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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