COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ROMANO SIMONE,. LO BOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA E VITALI ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS ED ART. 40 COMMA 3 DELLE NOIF E 10 COMMA 2 E 6 CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ROMANO
SIMONE,. LO BOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA E VITALI ANDREA PER VIOLAZIONE DI
CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS ED ART. 40 COMMA 3 DELLE NOIF E 10 COMMA 2 E 6
CGS.
Il Procuratore Federale, preso atto della nota del Presidente del Settore Giovanile Scolastico della
F.I.G.C. del 5.1.2011, con la quale segnalava una possibile elusione da parte della Società A.S.D.
VIGOR PERCONTI della normativa Federale ed in particolare dei precetti degli articoli indicati in
titolo, con riguardo al tesseramento del calciatore SANTORO DOMENICO, svincolato dalla Società
LUCERA CALCIO, che si era successivamente tesserato in data 22.12.2009 per la Società VIGOR
PERCONTI con vincolo pluriennale; del calciatore LOBOSCO ANDREA, svincolato dalla società
BASILICATA, che si tesserava per la Società VIGOR PERCONTI in data 5.11.2012 con vincolo
pluriennale; il calciatore VITALI ANDREA, svincolato dalla società GALLIPOLI, che si tesserava in
data 29.10.2010 con la VIGOR PERCONTI con vincolo pluriennale; del calciatore ROMANO
SIMONE svincolato dalla società GALLIPOLI, che si tesserava in data 29.10.2010 sempre con la
Società VIGOR PERCONTI con vincolo pluriennale.
Premette il Procuratore Federale che la denunciata posizione del giovane calciatore DOMENICO
SANTORO è stato già oggetto di separato provvedimento disciplinare, ritualmente giudicato dagli
Organi di Giustizia Sportiva.
Prende atto altresì l’Organo Requirente , in relazione alla sopraccitata comunicazione del Settore
Giovanile del 5.1.2011, che per i calciatori LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA e VITALI
ANDREA la Pol. VIGOR PERCONTI non ha presentato alcuna formale richiesta, in deroga all’art.
40 comma 3 e 3 bis delle NOIF, e che con successiva nota del 21.10.2010 il Settore Giovanile e
Scolastico ha espresso parere negativo al tesseramento del giovane calciatore ROMANO
SIMONE atteso che il caso proposto non rientra nella casistica prevista dall’art. 40 comma 3 bis
delle NOIF, avendo lo stesso trasferito la propria residenza a Roma presso la Sig.ra Vasselli
Antonietta in data 28.9.2010.
Il Rappresentante Federale ha altresì preso atto che il Comitato Regionale Lazio, con
provvedimento del 4.1.2011, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett a) delle NOIF ha disposto la revoca
dei tesseramenti dei calciatori ROMANO SIMONE e VITALI ANDREA, in quanto ritenuti illegittimi
per mancanza di requisiti di cui all’art. 40 comma 3 delle NOIF.
La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 1°.3.2011, respingeva il reclamo della POL.
VIGOR PERCONTI e confermava la disposta revoca del tesseramento del calciatore ROMANO
SIMONE da parte del C.R. Lazio.
Ha infine rilevato il Collaboratore Federale che il comitato Regionale Lazio in data 21.1.2011 ha
disposto la revoca del tesseramento dei giovani calciatori LOBOSCO ANDREA e SANTORO
ANDREA, in quanto ritenuti illegittimi per mancanza dei requisiti di cui all’art. 40 comma 3 e 3 bis
delle NOIF.
Dalle indagini esperite, la Procura Federale, su tutta questa vicenda, ha accertato che la POL.
VIGOR PERCONTI ha inteso tesserare i suddetti giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni,
senza che gli stessi, unitamente ai propri nuclei familiari, abbiano mai trasferito la propria
residenza nella Regione Lazio, mantenendo la residenza nei Comuni di origine, ubicati in altre e
diverse Regioni.
Anche in sede di audizione di tutti i predetti calciatori e del Presidente della VIGOR PERCONTI è
emerso in modo incontrovertibile come il tesseramento è avvenuto previa simulazione di un
cambio d residenza degli stessi, senza che il trasferimento di residenza abbia mai interessato
l’intero nucleo familiare.
Rileva il Collaboratore della Procura che i suddetti calciatori sono stati utilizzati nella stagione
sportiva 2010/2011 dalla VIGOR PERCONTI nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi
negli incontri del 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 8/12, 12/12, 19/12/2010 e 9.1.2011 e
16.1.2011, come da acquisite distinte di gara, sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori Sigg.ri
TRINCHERA RAFFAELE, GIOVANNINI SERGIO e CONTI CARLO che hanno attestato la
regolarità del relativo tesseramento dei giovani calciatori.
Considera, anche, la Procura Federale che la recente giurisprudenza degli Organi di Giustizia
Sportiva, circa il principio di tutela della crescita sportiva, educativa e scolastica dei giovani
calciatori che vengono tesserati in Società di altre Regioni, preveda l’obbligo da parte delle
Società di indagare sulla ricorrenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente il
tesseramento del giovane calciatore.
Detto tutto ciò, la Procura federale ha disposto il deferimento dei calciatori ROMANO SIMONE,
LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA e VITALI ANDREA per la violazione di cui all’art. 1
comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 e 3 bis NOIF e 10 comma 2 e 6 C.G.S., i Dirigenti RAFFAELE
TRICHERA, CARLO CONTI e SERGIO GIOVANNINI per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e
10 commi 2 e 6 del C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 66 comma 4 delle NOIF, del Presidente
MAURIZIO PERCONTI per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 4 CGS e art. 40
comma 3 e 3 bis NOIF, e della Società ASD VIGOR PERCONTI ai sensi dell’art 4 commi 1 e 2
C.G.S.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
termine per il deposito di note difensive.
Nella riunione facevano pervenire istanza di rinvio per le avverse condizioni atmosferiche i
calciatori Vitali e Romano e la Commissione disponeva lo stralcio delle posizioni dei quattro
calciatori, procedendo invece nei confronti degli altri soggetti deferiti che concordavano la sanzione
come riportato con separato provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale 144/LND del 10-2-
2012.
La Commissione fissava ulteriore riunione per la discussione del deferimento a carico dei calciatori
ed i calciatori Romano e Vitali facevano pervenire note difensive.
Il calciatore Romano afferma di aver affrontato la nuova esperienza con molto entusiasmo e con
ottimo profitto scolastico, e sia lui che la sua famiglia si erano affidati ai dirigenti della società che
affermavano di poter ottenere una deroga e provvedevano al tesseramento. Ignaro di tutto aveva
tranquillamente giocato sino al gennaio quando il tesseramento era stato annullato. Malgrado il
contraccolpo psicologico aveva comunque concluso gli studi con ottimo profitto. Riteneva di essere
stato già molto penalizzato e si dichiarava estraneo ad ogni addebito sperando di non dover subire
ulteriori penalizzazioni. Le medesime considerazioni venivano svolte dal calciatore Vitali che
sottolineava come fosse stato già fortemente penalizzato da tutta la vicenda.
Alla riunione non era presente alcuno dei calciatori deferiti. La Procura Federale concludeva per
l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per i calciatori ROMANO SIMONE e
ANDREA SANTORO 3 gare di squalifica e per i calciatori VITALI ANDREA e LO BOSCO
ANDREA 4 gare di squalifica.
Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento sono pienamente provati dai documenti in
atti. I calciatori in questione hanno disputato numerose gare del campionato giovanissimi regionali
elite senza essere in possesso di un valido tesseramento in quanto quello inoltrato dalla società
non era stato previamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, come previsto dalle
norme, per i calciatori non residenti nella regione con il proprio nucleo familiare. Non appare però
una partecipazione dolosa dei calciatori o delle loro famiglie all’irregolarità del tesseramento,
stante la complessità delle norme per tali forme di vincolo e la presumibile ignoranza di tali norme.
La sanzione richiesta, estremamente contenute, deve però essere equiparata tra tutti i deferiti, in
quanto non appaiono motivi validi per differenziarle, essendo presumibile che tutti i giovani
calciatori abbiano partecipato agli avvenimenti per le stesse motivazioni e con gli stessi
contraccolpi psicologici. Appare dunque adeguata la sanzione più mite richiesta dalla Procura che
può essere estesa a tutti i deferiti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare ai calciatori
SIMONE ROMANO e ANDREA SANTORO la squalifica per 2 gare ed ANDREA VITALI e
ANDREA LO BOSCO la squalifica per tre gare.
Le sanzioni disciplinari decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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