COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ARIGO’ GIOVANNI (TESS. VINDICIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 33 DEL 26.1.2012 (Gara: GIANOLA – VINDICIO del 21.1.2012 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ARIGO’ GIOVANNI (TESS. VINDICIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 33 DEL 26.1.2012 (Gara: GIANOLA – VINDICIO del 21.1.2012 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore ARIGO’, tesserato per la Società VINDICIO, con il reclamo citato, intende contestare la sanzione a lui inflitta in quanto – a suo dire – soltanto alcuni aspetti della motivazione con cui il Giudice Sportivo ha adottato il provvedimento di squalifica, corrispondono alla realtà dell’accaduto. Riconosce infatti l’ARIGO’ di aver lanciato, a fronte della notifica dell’espulsione, la propria maglia di gioco contro l’arbitro, raggiungendolo al viso e alla divisa senza peraltro proferire parole offensive, ma nega, di contro, di aver colpito l’Ufficiale di gara con un calcio. Argomenta, pertanto, che la squalifica debba essere rivalutata, rapportandola al solo episodio menzionato (lancio della maglia di gioco), anche alla luce di un ulteriore elemento, rappresentato nel ricorso in titolo, e cioè senza che l’arbitro avesse avuto necessità di essere soccorso, qualora effettivamente gli fosse stato sferrato il calcio citato nella motivazione del provvedimento. Nondimeno l’ARIGO’ menziona il fatto di essersi prontamente scusato con il padre del Direttore di gara. Con ciò, in sintesi, restringendo l’accaduto ad un atteggiamento di reiterata protesta, senza alcun intenzione violenta, chiede la riduzione della sanzione. Questa Commissione ha ascoltato in proposito l’arbitro, richiedendo una rinnovata versione degli accadimenti peraltro già chiaramente e dettagliamene, esplicitati nel rapporto originario. Nel confermare le singole fasi dell’episodio, l’arbitro ha ribadito l’aspetto relativo al calcio subito, specificando più puntualmente la parte colpita, precisando la distanza da cui è stato sferrato il colpo nonché altri particolari, utili per una più fedele ricostruzione della dinamica dei fatti. Per quanto sopra esposto, accertata per ammissione dell’ARIGO’ stesso la parte di responsabilità relativa all’episodio per cui l’arbitro è stato colpito dalla maglia di gioco lanciata dal suddetto calciatore; verificata, dall’esame degli atti, la sussistenza dell’episodio relativo al calcio sferrato sempre dallo stesso giocatore nei confronti del Direttore di gara, si ritiene che le argomentazioni addotte in difesa dal reclamante non possono essere neanche parzialmente assumibili. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il ricorso del calciatore ARIGO’ GIOVANNI e per l’effetto conferma la squalifica fino al 26.1.2015. La tassa reclamo va incamerata.
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