COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND del 15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAGLIO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 57 DEL 1°.3.2012 (Gara: ROCCA S. STEFANO – GDC PONTE DI NONA del 25.2.2012 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND del 15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAGLIO ROBERTO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 57
DEL 1°.3.2012
(Gara: ROCCA S. STEFANO – GDC PONTE DI NONA del 25.2.2012 – Campionato III
Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede una riduzione della sanzione
comminata, offrendo una descrizione dei fatti addebitati al calciatore GAGLIO, quest’ultimo si
sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro circa una espulsione, senza alcun contegno
scorretto.
Esaminati gli atti ufficiali e ritenuto che dall’esame del referto arbitrale si può considerare il
comportamento del citato calciatore censurabile sotto l’aspetto sportivo, in quanto offendeva e
minacciava l’arbitro, reiterando tale comportamento anche a fine gara.
Considerato che tale condotta reiterata dal GAGLIO, può essere anche considerata come una
serie di richieste di spiegazioni, seppur in modo veemente e ripetuto, e che quindi le doglianze
della ricorrente possono essere parzialmente accolte, tenuto conto degli abituali parametri adottati
per casi del genere.
Ciò detto questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società GDC PONTE DI riducendo la
squalifica al calciatore GAGLIO ROBERTO a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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