COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND del 15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAGLIO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 57 DEL 1°.3.2012 (Gara: ROCCA S. STEFANO – GDC PONTE DI NONA del 25.2.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND del 15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAGLIO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 57 DEL 1°.3.2012 (Gara: ROCCA S. STEFANO – GDC PONTE DI NONA del 25.2.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede una riduzione della sanzione comminata, offrendo una descrizione dei fatti addebitati al calciatore GAGLIO, quest’ultimo si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro circa una espulsione, senza alcun contegno scorretto. Esaminati gli atti ufficiali e ritenuto che dall’esame del referto arbitrale si può considerare il comportamento del citato calciatore censurabile sotto l’aspetto sportivo, in quanto offendeva e minacciava l’arbitro, reiterando tale comportamento anche a fine gara. Considerato che tale condotta reiterata dal GAGLIO, può essere anche considerata come una serie di richieste di spiegazioni, seppur in modo veemente e ripetuto, e che quindi le doglianze della ricorrente possono essere parzialmente accolte, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Ciò detto questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società GDC PONTE DI riducendo la squalifica al calciatore GAGLIO ROBERTO a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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