COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012 (Gara: PRO CALCIO FONDI – SAN MICHELE del 29.2.2012 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012
(Gara: PRO CALCIO FONDI – SAN MICHELE del 29.2.2012 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente riconduce le frasi ed il gesto addebitato al
calciatore DI FAZIO a semplice protesta ed atto di nervosismo, chiedendo una riduzione di
sanzione.
Considerato che dal rapporto di un assistente arbitrale si deduce che lo stesso giocatore rivolgeva
offese a quest’ultimo e scalciava successivamente in segno di stizza un contenitore di borracce
vuoto, che involontariamente lo raggiungeva ad un piede;
ritenuto che, ferme restando le ingiurie espresse dal DI FAZIO, il fatto a lui addebitato non ha
causato conseguenze all’assistente arbitrale, e tenuto conto che l’episodio in argomento non è da
considerarsi come gesto volontario, ma occasionale, la squalifica può essere lievemente
ridimensionata.
Pertanto questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società PRO CALCIO FONDI, riducendo la squalifica al
calciatore DI FAZIO LUCA a 3 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 159 DEL 2.3.2012 (Gara: PRO CALCIO FONDI – SAN MICHELE del 29.2.2012 – Campionato Promozione)"