COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 23.2.2012 (Gara: GALLICANO – POLI del 19.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A
CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 23.2.2012
(Gara: GALLICANO – POLI del 19.2.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società POLI contestando la decisione circa l’ammenda
comminatale dal giudice di prime cure, assume la totale estraneità dei propri sostenitori alla
condotta loro addebitata, nega la circostanza riguardante il comportamento della persona non
autorizzata a trovarsi in panchina e conclude con la richiesta di revoca della sanzione.
Letti gli atti ufficiali dai quali risulta chiaramente, per contro, l’assurdo ed inqualificabile contegno
della predetta persona nei riguardi dell’arbitro (minacce, offese, spintoni e sputi), nonché le ingiurie
e frasi minacciose dei sostenitori della Società verso l’arbitro ed altresì le loro espressioni
denigratorie nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; ritenute, quindi, insussistenti le
doglianze della ricorrente ed ampiamente adeguata la sanzione pecuniaria comminata, questa
Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo della Società POLI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va addebitata.
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