COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CONTI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 49C5 DEL 24.2.2012 (Gara: EDILISA – PAVONA C5 del 24.2.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER
4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CONTI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 49C5 DEL 24.2.2012
(Gara: EDILISA – PAVONA C5 del 24.2.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Commissione disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede una riduzione della squalifica inflitta al
calciatore CONTE;
Esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito tale istanza;
tenuto conto che la sanzione comminata al predetto calciatore offre un minimo margine per una
rivisitazione della sanzione, fermo restando la condotta disdicevole dell’interessato nei riguardi
dell’arbitro;
considerato, quindi, che le lamentele della ricorrente possono essere in parte assunte, questa
Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo della Società EDILISA riducendo la squalifica del calciatore CONTI
SANDRO a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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