COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CONTI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 49C5 DEL 24.2.2012 (Gara: EDILISA – PAVONA C5 del 24.2.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169/LND dell’15/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDILISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CONTI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 49C5 DEL 24.2.2012 (Gara: EDILISA – PAVONA C5 del 24.2.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore CONTE; Esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito tale istanza; tenuto conto che la sanzione comminata al predetto calciatore offre un minimo margine per una rivisitazione della sanzione, fermo restando la condotta disdicevole dell’interessato nei riguardi dell’arbitro; considerato, quindi, che le lamentele della ricorrente possono essere in parte assunte, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società EDILISA riducendo la squalifica del calciatore CONTI SANDRO a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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