COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 – Reclamo del calciatore Andrea Capurro, tesserato A.S. Multedo 1930, avverso la propria squalifica per quattro giornate – Gara Multedo 1930 – Amicizia Lagaccio del 18.2.2012 Campionato I* categoria. C.U. n. 47 del 24.2.2012.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 63 – Reclamo del calciatore Andrea Capurro, tesserato A.S. Multedo 1930, avverso la propria squalifica per quattro giornate - Gara Multedo 1930 - Amicizia Lagaccio del 18.2.2012 Campionato I* categoria.
C.U. n. 47 del 24.2.2012.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo con il quale il calciatore Andrea Capurro, tesserato A.S. Multedo 1930 si è opposto al provvedimento di squalifica per quattro giornate inflittegli dal Giudice Sportivo, per aver sferrato un pugno a un avversario a gioco fermo;
atteso che il reclamante chiede una riduzione della squalifica proponendo eccezioni che non trovano riscontro negli atti ufficiali, unici documenti sui quali s’incardina il giudizio sportivo;
respinte perciò siffatte eccezioni, ma rilevato che il gesto violento non ha prodotto conseguenze al calciatore colpito, che ha potuto riprendere immediatamente il gioco;
ritenuto pertanto che la squalifica del calciatore può essere contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 19 punto 4 lett. b. CGS;
per questi motivi
accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Andrea Capurro da quattro a tre giornate effettive di gara.
La tassa versata va restituita.
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