COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società S.S. DRESANO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 26-02-2012 tra M 04 / Dresano C.U. n. 30 della delegazione di Lodi datato 1-03-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società S.S. DRESANO Camp. 3° Categoria Gir. A
Gara del 26-02-2012 tra M 04 / Dresano
C.U. n. 30 della delegazione di Lodi datato 1-03-2012
La società DRESANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. DI GIORGIO Mauro Enrico sino al 23-03-2012, per plateali proteste nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti, massaggiatori e tecnici fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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