COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 131/B-01 DEFERIMENTO a carico di: Società ASC ATLETICO BIANCAVILLA Presidente all’epoca dei fatti Sig.CASERTA FRANCO N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 131/B-01 DEFERIMENTO a carico di: Società ASC ATLETICO BIANCAVILLA Presidente all’epoca dei fatti Sig.CASERTA FRANCO N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/01/2012 prot.11948-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. P.Q.M. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica: L’ammenda di € 540,00 a carico della società ASC Atletico Biacavilla (€ 30,00 x n.17 calciatori); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Caserta Franco; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bivona Alessio, Bua Alfio, Castro Carmelo, Di Perna Nunzio, Doca Concetto, Giardina Vincenzo, Leocata Alfredo, Licari Orazio, Milazzo Placido, Panebianco Gianluca, Pastarella Antonio, Pennisi Rocco Martino, Ranno Vincenzo, Scalisi Salvatore, Scalisi Francesco, Tomasello Antonino, Varrica Rosario, tutti tesserati per la società’ ASC Atletico Biacavilla all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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