COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-02 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD SANTA TERESA CALCIO (ex ASD Atletico Roccalumera) Presidente all’epoca dei fatti Sig.GUGLIOTTA MANSUETO N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-02 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD SANTA TERESA CALCIO (ex ASD Atletico Roccalumera) Presidente all’epoca dei fatti Sig.GUGLIOTTA MANSUETO N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/01/2012 prot.11949-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici per attività sportiva agonistica di tutti i calciatori deferiti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che i certificati medici prodotti recano tutti data 01/12/2010, data pertanto abbondantemente successiva all’inizio del campionato di competenza. Emerge in conclusione con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando, all’inizio del campionato, la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. P.Q.M. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica: L’ammenda di € 1.000,00 a carico della società ASC Santa Teresa Calcio ex ASD Atletico Roccalumera (€ 40,00 x n.25 calciatori); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Gugliotta Mansueto; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Annone Paolo, Campagna Domenico, Campione Marco, Celona Giammarco, Crementi Thomas, De Luca Pietro, Di Salvo Giuseppe, Girbaci And Giuliano, Guttuso Luciano, Herasymenko Maksym, Ingalis Fabio, Interdonato Giovanni, Ispoto Giuseppe, La Rocca Salvatore, Lombardo Giuseppe, Maglino Giuseppe, Minè Alessio, Modena Agatino, Occhino Giorgio, Omettere Anthony, Puglisi Salvatore, Scarci Antonino, Scarci Giovanni, Sesto Antonio, Sturiale Pietro, tutti tesserati per la società’ ASC Santa Teresa Calcio ex ASD Atletico Roccalumera all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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