COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-03 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD CASTELTERMINI Presidente all’epoca dei fatti Sig.SANVITO SALVATORE N°27 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-03 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD CASTELTERMINI Presidente all’epoca dei fatti Sig.SANVITO SALVATORE N°27 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/01/2012 prot.11950-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse, ma la società ASD Casteltermini ha trasmesso nei termini memorie difensive allegando le copie dei certificati medici regolarmente rilasciati e attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica di tutti i calciatori deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene di non doversi procedere nei confronti della società ASD Casteltermini, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Sanvito Salvatore, dei calciatori Ancona Piero Alberto,Arcuri Davide, Buccheri Carmelo, Buono Gaetano, Cacicia Angelo, Chiara Vittorio, Ciminna Calogero, Consiglio Calogero, Di Franco Giovanni, Di Lorenzo Antonello, Di Lorenzo Salvatore, Faldetta Alessandro, Firrera Vincenzo, Gagliano Paolo, Galone Fabrizio, Genuardi Sergio, Infantino Giacomo, La Matina Vincenzo, Magno Calogero, Nicastro Calogero, Panarisi Angelo Salvatore, Provenzano Luigi, Spinelli Gero, Spinello Stanislavo, Tirrito Franco, Zaccone Calogero, Zambito Calogero Giuseppe tutti tesserati per la società’ ASD Casteltermini all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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