• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B-09
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD MAST FAVIGNANA
Presidente all’epoca dei fatti Sig.ERNANDEZ GASPARE
N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B-09
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD MAST FAVIGNANA
Presidente all’epoca dei fatti Sig.ERNANDEZ GASPARE
N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 30/01/2012 prot.11956-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
L’ammenda di € 1.150,00 a carico della società ASD Mast Favignana (€ 50,00 x n.23 calciatori);
L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Ernandez Gaspare; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anceschi Orazio, Crimi Benito, D’Acquisto Vincenzo, De Ioannon Alessio, Di Giovanni Angelo Dario, Di Vita Cristian, Di Vita Mirko, Ernandez Dario, Figlioli Giuseppe, Giangrasso Massimo, Grammatico Fabrizio, Guarrasi Salvatore, Ingargiola Sandro, Inguglia Marco, Licari Emanuele, Maltese Giovanni, Marino Salvatore, Mistretta uido, Pellegrino Fabrizio Andrea, Santamaria Rosario, Santamaria Sandro, Sias Umberto, Siragusa Antonino, tutti tesserati per la società’ ASD Mast Favignana all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B-09
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD MAST FAVIGNANA
Presidente all’epoca dei fatti Sig.ERNANDEZ GASPARE
N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36."