COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/SAN COSTANZO DEL 25.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 29.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/SAN COSTANZO DEL 25.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 29.2.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Montemarciano la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, a fine gara, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Montemarciano chiedendo, anche avanti questa Commissione, una consistente riduzione dell’ammenda. Asseriva la reclamante che al termine dell’incontro, due calciatori della squadra avversaria, portatisi sotto gli spalti, provocarono ripetutamente i sostenitori locali, i quali reagirono avvinandosi alle rete di recinzione; uno dei due giocatori poi colpì con una manata un sostenitore facendogli cadere anche gli occhiali; da qui il lancio, da parte di alcuni di questi, di piccole pigne secche ivi presenti, una delle quali colpì, in maniera del tutto fortuita e senza conseguenze, l’allenatore del San Costanzo. La situazione venne sedata dopo qualche minuto grazie al tempestivo e fattivo intervento dei dirigenti del Montemarciano presenti e non, come asserito nella delibera impugnata, dalle Forze dell’Ordine, giunte sul posto solo successivamente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. I fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, peraltro ammessi dalla stessa società, risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S. Montemarciano, riduce l’ammenda ad € 300,00 (trecento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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