COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LORESE AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCHETTI SIMONE; – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCHETTI DIEGO; – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IDRIZI ULZAN; SEGUITO GARA LORESE/AVIS RIPATRANSONE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 62 del 7.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LORESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCHETTI SIMONE; - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCHETTI DIEGO; - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IDRIZI ULZAN; SEGUITO GARA LORESE/AVIS RIPATRANSONE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 62 del 7.3.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori LUCHETTI SIMONE, LUCHETTI DIEGO e IDRIZI ULZAN, asseritamente tesserati per la reclamante, le squalifiche sopra specificate. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lorese chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. A dire della reclamante: - Luchetti Simone, espulso per avere evitato con il suo intervento una rete alla propria squadra, nell’immediatezza proferì parole offensive nei confronti dell’arbitro, ma non reiterò in tale condotta a fine gara; - Luchetti Diego, espulso per doppia ammonizione, abbandonò il terreno di gioco senza protestare; a fine gara gettò a terra la borraccia dell’acqua con gesto istintivo e di sfogo e solo casualmente e senza intenzionalità alcuna attinse l’arbitro; - Idrizi Ulzan, nella concitazione e nell’assembramento del fine gara, si limitò ad offendere verbalmente l’arbitro, ma senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto che il Luchetti Simone, essendo stato espulso, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’aver offeso l’arbitro costituisce condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara per la quale l’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara e che, pertanto, la sanzione minima complessiva è di tre giornate di squalifica effettive, correttamente applicate dal primo Giudice; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al Luchetti Diego giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo unitariamente, ma con riferimento ai due distinti comportamenti: a) per doppia ammonizione per proteste nel corso della gara, con conseguente espulsione; b) per avere, a fine gara, gettato dell’acqua addosso all’arbitro; • ritenuto che la condotta tenuta a fine gara dal calciatore Idrizi Ulzan nei confronti dell’arbitro, trattenendolo per la divisa, debba essere ricompresa – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa e minacciosa mantenuta dal giocatore, per la quale appare adeguata la sanzione inflittagli dal primo giudice. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Lorese in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame presentato dall’A.S.D. Lorese in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luchetti Simone, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa, addebitandola alla reclamante; - respinge il gravame presentato dall’A.S.D. Lorese in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luchetti Diego, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa, addebitandola alla reclamante; - respinge il gravame presentato dall’A.S.D. Lorese in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Idrizi Ulzan, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa, addebitandola alla reclamante.
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