COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 VIRTUS MONDOVI CARAS – TRE VALLI
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15.03.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 3/ 3/2012 VIRTUS MONDOVI CARAS - TRE VALLI
La società USD VIRTUS MONDOVI CARASSONESE con raccomandata spedita il 06/03/2012 ha proposto
rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo che la controparte USD TRE VALLI ha
fatto partecipare alla stessa il giocatore BASSO ANDREA (16/11/1992) in costanza di squalifica.
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
Dagli accertamenti eseguiti è risultato che il summenzionato giocatore, presente in distinta con il nº14 ma
partecipante alla gara in quanto subentrato ad altro calciatore al minuto 26 del secondo tempo, è stato
squalificato per DUE gare effettive con C.U. nº37 del 15 dicembre 2011.
La prima di queste è stata scontata in data 17 dicembre nella gara FOSSANO-TRE VALLI (1ºgiornata di ritorno
del campionato). La seconda andava scontata nella gara TRE VALLI-CORNELIANO in programma il
25/02/2012 (2ºgiornata di ritorno), ma poichè la stessa è stata rinviata d'ufficio dal C.R. per impraticabilità del
terreno di gioco la sanzione non si intende scontata (art.22 comma 4 del C.G.S.).
Il residuo di squalifica andava pertanto scontato nella gara immediatamente successiva e cioè proprio in quella
oggetto del presente reclamo. La presenza in campo del calciatore squalificato inficia la regolarità della gara
per cui in applicazione dell'art.17 comma 5 del C.G.S.
SI DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società VIRTUS MONDOVI' CARASSONESE assegnando gara
persa alla società TRE VALLI con il seguente risultato
VIRTUS MONDOVI' - TRE VALLI 3-0
- di comminare alla società TRE VALLI l'ammenda di euro 150,00
- di squalificare per UNA ULTERIORE gara il giocatore BASSO ANDREA
- di inibire fino al 15 maggio 2012 il dirigente accompagnatore della società TRE VALLI signor ROA' BRUNO
- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva
contenuta nel C.U. nº48 del 08/03/2012.