COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI – POL.D. CALCIO GRAVINA del 19 Febbraio 2012. (Reclamo della U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI – POL.D. CALCIO GRAVINA del 19 Febbraio 2012.
(Reclamo della U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
ritenuto che il reclamo proposto dalla società U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI può trovare solo
parziale accoglimento ritenendo equivalente la contestata recidiva con l’attenuante
dell’immediato intervento della Forza Pubblica Sostitutiva che ha impedito la prosecuzione del
comportamento irriguardoso da parte dei sostenitori della società U.S.D. R.SIBILLANO 1950
BARI nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di €
150,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 150,00 l’ammenda inflitta alla società U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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