COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 150/A A.C.S.D. COLOMBA BIANCA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 – Gara 2° Categoria Gir. A Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 – C.U. n° 326 del 16/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 150/A A.C.S.D. COLOMBA BIANCA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 – Gara 2° Categoria Gir. A Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 - C.U. n° 326 del 16/02/2012. Con appello inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. del 29/02/2012 la ACSD Colomba Bianca, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale. Preliminarmente ad ogni questione di merito la Commissione Disciplinare rileva che la decisione impugnata è stata pubblicata sul CU n.326 del 16/02/2012 pubblicato in pari data. Pertanto il reclamo avverso la suddetta decisione andava proposto, ai sensi dell’art.46 comma 4 CGS, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con la quale è stata resa nota la decisione e cioè entro e non oltre il 23 febbraio 2012. Conseguentemente lo stesso risulta inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 46 comma 4 CGS. Si rileva altresì che la società Colomba Bianca in sede di audizione dibattimentale ha depositato, secondo le proprie note difensive, comunicazione di questa Commissione datata 22/02/2012 a mezzo della quale venivano inviati gli atti di gara richiesti, documentando che tale richiesta della società fosse stata in realtà inoltrata con fax pervenuto il 13/02/2012. Tale nota risulta in netto contrasto con il fax originale trasmesso da questa Commissione, essendo diversa nell’impostazione grafica e nei contenuti. Risulta peraltro che la riportata data del 13/02/2012 non è veritiera contrastando appunto con il predetto fax in originale e considerato altresì che il Comunicato Ufficiale contenente i provvedimenti in questione risulta pubblicato successivamente, vale a dire il 16/02/2012.P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata. Dispone altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla fattispecie come sopra rappresentata.
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