COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 156/A CCD BELPASSO (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 e squalifica fino al 31.06.2016 calciatore D’Anzuso Daniele– Gara Allievi Regionali Gir. F Città di Mascalucia – Belpasso del 19/02/2012 – C.U. n° 337/85sgs del 23/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 156/A CCD BELPASSO (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 e squalifica fino al 31.06.2016 calciatore D’Anzuso Daniele– Gara Allievi Regionali Gir. F Città di Mascalucia – Belpasso del 19/02/2012 - C.U. n° 337/85sgs del 23/02/2012. Con appello ritualmente proposto la società CCD Belpasso, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. La reclamante pur ammettendo i fatti chiede che le venga attribuita in via principale gara vinta in quanto i fatti che hanno portato all’aggressione del direttore di gara, con la conseguente sospensione, sono da addebitare solo ed esclusivamente alla tifoseria del Città di Mascalucia che ha dato luogo agli incidenti sugli spalti o, in subordine, la ripetizione della stessa non essendovi i presupposti per la sua sospensione. Infine chiede che la squalifica a carico del proprio calciatore sia riportata in termini più equi in considerazione dello stress emotivo a cui è stato sottoposto essendosi accorto che i suoi familiari, presenti alla gara, erano stati coinvolti negli incidenti. La Commissione Disciplinare, esaminato il rapporto di gara redatto dall’arbitro, che a mente dell’art. 35 comma 1.1. e 2.1 del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti e dai sostenitori, rileva che la gara in questione è stata sospesa per ben due volte a causa di due risse scoppiate fra le tifoserie di entrambe le squadre. In particolare al 29’ del 1° t. mentre il giuoco era fermo per l’ennesima rissa scoppiata sugli spalti, il calciatore D’Anzuso Daniele scavalcava la rete di recinzione e tentava di colpire con un oggetto contundente un tifoso avversario, non riuscendo nel proprio intento per essere stato tempestivamente bloccato e riportato sul terreno di giuoco. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare, lo stesso dapprima insultava il direttore di gara e dopo tentava di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra che lo allontanavano, ma lo stesso poco dopo rientrava in campo e colpiva alle spalle il direttore di gara. Il direttore di gara, a seguito a seguito di quanto sopra, non era più in condizioni di dirigere la gara per cui ne decretava la fine. Da quanto sopra esposto emerge che le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati alla società appellante, mentre appare opportuno rideterminare la sanzione a carico del calciatore in termini più equi, come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del presente appello, determina al 30/06/2015 la squalifica a carico del calciatore D’Anzuso Daniele, confermando nel resto. Senza addebito di tassa.
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