COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 167/A POL. CATANIA 1980 (CT), avverso perdita della gara 0 – 3 Gara Campionato Giovanissimi Gir. G Catania 1980 – PGS Ardor Sales del 07/03/2012 – C.U. n° 369/96 sgs del 09/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 167/A POL. CATANIA 1980 (CT), avverso perdita della gara 0 - 3 Gara Campionato Giovanissimi Gir. G Catania 1980 – PGS Ardor Sales del 07/03/2012 - C.U. n° 369/96 sgs del 09/03/2012. Con appello ritualmente proposto la società Pol. Catania 1980, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. La reclamante in particolare chiede che venga disposta la ripetizione della gara non potendosi imputare ad essa la circostanza del guasto all’impianto elettrico dovuto a causa di forza maggiore in ragione del fatto che detto guasto è stato causato da un violento nubifragio che ha colpito la citta di Catania giusta certificazione che viene allegata in atti. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso rileva che lo stesso, così come proposto, non può trovare accoglimento. Infatti è noto che la società ospitante è responsabile dell’approntamento del terreno di giuoco con la conseguenza che ove un fatto imprevisto ed imprevedibile ne determini la impraticabilità sopravvenuta, come nel caso in esame, la stessa onde evitare le conseguenze a lei sfavorevoli deve attivare il procedimento di causa di forza maggiore che va inoltrato nelle forme del reclamo previo sua preannuncio. Non avendo la reclamante fatto valere la causa di forza maggiore nei modi e nei termini previsti dalle norme regolamentari ciò comporta la improcedibilità del presente procedimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 62,00 non versata.
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