COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 171/A A.S.D. NUOVA IGEA (ME) – Avverso squalifica allenatore Alacqua Lorenzo fino al 05/04/2012 – Gara Promozione S. Agata Calcio / Nuova Igea del 26/02/2012 – C.U. N° 347 del 28/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 171/A A.S.D. NUOVA IGEA (ME) - Avverso squalifica allenatore Alacqua Lorenzo fino al 05/04/2012 – Gara Promozione S. Agata Calcio / Nuova Igea del 26/02/2012 – C.U. N° 347 del 28/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Nuova Igea, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo che l'allenatore non abbia mancato di rispetto nei confronti dell'assistente arbitrale e si sia introdotto nello spogliatoi dell'arbitro solo in quanto autorizzato. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Il rapporto dell'arbitro e degli assistenti, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Orbene, in tali rapporti è dato leggere che l'allenatore sig. Lorenzo Alacqua, “dopo una segnalazione dell'assistente arbitrale ne disapprovava l'operato manifestando le sue proteste a gran voce e a gesti, nonché assumendo contegno irriguardoso e offensivo” (cfr. rapporto arbitrale). Dai rapporti degli assistenti si evince inoltre che il predetto allenatore, a fine gara, si introduceva all'interno degli spogliatoi degli ufficiali di gara, gridando ed assumendo contegno minaccioso ed offensivo. Il rapporto del commissario di campo è confermativo di tali accadimenti. Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante, che tendono a giustificare la portata dei fatti contestati, non siano in alcun modo riscontrabili. La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati. P.Q.M. Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Igea. Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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