COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 176/A A.S.D. CUS PALERMO, avverso squalifica calciatore Cossentino Giuseppe fino al 30/09/2012 – Gara Prima categoria Cus Palermo / Atletico Val d’Himera del 26/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 176/A
A.S.D. CUS PALERMO, avverso squalifica calciatore Cossentino Giuseppe fino al 30/09/2012 – Gara Prima categoria Cus Palermo / Atletico Val d'Himera del 26/02/2012 - C.U. N° 354 del 01/03/2012.
Con tempestivo appello avverso la sopra indicata decisione, la A.S.D. Cus Palermo contesta la sanzione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessiva, per cui ne chiede la riduzione.
L'appellante, pur ritenendo deprecabile la reazione del calciatore, ne fornisce giustificazione essendo stata determinata da un “bruttissimo fallo di gioco da parte di un avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
La descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara in referto costituisce a norma di regolamento piena prova del comportamento assunto dal calciatore.
Nel rapporto di gara si evince che il calciatore Cossentino, dopo avere subito un fallo, reagiva colpendo con entrambi i piedi il viso dell'avversario, più precisamente “gli colpiva la fronte con entrambe le suole delle scarpe”.
Il calciatore avversario, dopo essere stato medicato, dopo qualche minuto veniva sostituito.
La sanzione, della quale va assicurata l'afflittività, va ritenuta equa e correttamente determinata, trattandosi di atto di particolare gravità.
P.Q.M.
Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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