COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELLANESE – ARRONE DISPUTATA A SELLANO IL 25.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE EZ ZAHAR MUSTAPHA PER CINQUE GARE, NONCHE’ L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SELLANESE - ARRONE DISPUTATA A SELLANO IL 25.02.2012
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE EZ ZAHAR MUSTAPHA
PER CINQUE GARE, NONCHE’ L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 15 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
Era presente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La puntuale ricostruzione dei fatti accaduti sia durante che a fine gara, ha permesso a
questa Commissione di valutare più compiutamente il comportamento tenuto sia dal
calciatore Sig. Ez Zahar Mustapha che dal pubblico.
Per quanto riguarda il calciatore è emerso che costui è stato espulso per avere insultato
l’arbitro e per aver tentato di colpire, senza tuttavia riuscirci, un calciatore avversario. A
fine gara lo stesso Ez Zahar Mustapha si recava dal direttore di gara per chiedere scusa
del proprio comportamento.
Ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta dal G.S. può essere
ridotta a quattro giornate di gara.
Quanto invece all’episodio che ha dato luogo all’applicazione dell’ammenda, visto il pronto
intervento del Presidente della società reclamante, l’ammenda può essere contenuta ad €.
150,00.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Sellanese, riduce:
• la squalifica inflitta al calciatore Ez Zahar Mustapha a quattro giornate di gara;
• l’ammenda ad €. 150,00.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELLANESE – ARRONE DISPUTATA A SELLANO IL 25.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE EZ ZAHAR MUSTAPHA PER CINQUE GARE, NONCHE’ L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’."