COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALVIANO – GIOVE DISPUTATA AD ALVIANO IL 24.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ALVIANO - GIOVE DISPUTATA AD ALVIANO IL 24.02.2012 AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA
INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER QUATTRO GARE.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 15 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della
sanzione.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comportamento tenuto dal calciatore Sensini Simone, integralmente confermato dal
direttore di gara a questa Commissione, configura senza alcun dubbio un atteggiamento
violento e come tale meritevole di adeguata punizione.
A parere di questa Commissione l’entità della sanzione inflitta dal G.S. appare equa e
commisurata ai fatti commessi e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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