F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 22.000.000, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/SAVOIA 1908 DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 16.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 1
1 - APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 22.000.000, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIA/SAVOIA 1908 DEL 22.4.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 236/C del 16.5.2001)
Gli atti ufficiali relativi alla gara Fidelis Andria/Savoia del 22.4.2001 (Campionato di Serie C/1) segnalano che, durante diverse fasi del 1° tempo della gara, i tifosi dell’A.S. Fidelis Andria “facevano oggetto di fischi e di cori razzisti il calciatore di colore del Savoia, Cristian Kampany Wakanyeng, quando entrava in possesso di palla (questo tipo di manifestazioni di discriminazione non si è ripetuto nel 2° tempo); verso la fine del 1° tempo della stessa gara i sostenitori dell’A.S. Fidelis Andria lanciavano sul terreno di gioco monete, accendini e pietre di piccole dimensioni, sfiorando l’assistente arbitrale. Il Giudice Sportivo ha inflitto, su questa base, all’A.S. Fidelis Andria la sanzione dell’ammenda di lire 22 milioni (Com. Uff. n. 212/C del 25 aprile 2001). Pronunciandosi su reclamo della A.S. Fidelis Andria la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha confermato la sanzione dell’ammenda come fissata dal Giudice Sportivo. Con appello proposto davanti a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Fidelis Andria afferma che il lancio di monete e di altri oggetti di piccole dimensioni verso l’assistente arbitrale non avrebbe carattere di episodio grave, rientrando, anzi - si asserisce - in una tipologia “consueta” non configurabile come “atto intenzionale mirato”. Quanto ai cori e ai fischi nei confronti del calciatore Cristian Kampany Wakanyeng il reclamo nega la connotazione di ordine razziale dei fischi e dei cori d’irrisione che sarebbero stati solo determinati dalle “scorrettezze” del calciatore. L’appellante chiede, quindi, anche sulla base di valutazioni comparative concernenti casi ritenuti analoghi, di annullare la sanzione inflitta o, in subordine, di ridurre l’ammontare dell’ammenda. La versione dei fatti ricostruita dal reclamo contrasta con gli atti ufficiali, senza recare elementi di fatto significativi e senza fornire argomentazioni interpretative convincenti. Resta, intatto, sulla base degli atti ufficiali di gara, il sicuro valore di discriminazione razziale che caratterizza delle manifestazioni di intolleranza del pubblico locale verso il calciatore Cristian Kampany Wakanyeng. Questi atteggiamenti di ispirazione razzista ledono gravemente i principi di lealtà e correttezza sportiva che ispirano la disciplina dettata dalle Carte Federali e, in particolare, dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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