F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6 BIS COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANDONÀ/TRIESTINA DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 261/C del 30.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6 BIS COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANDONÀ/TRIESTINA DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 261/C del 30.5.2001) L’U.S. Triestina Calcio ha proposto ritualmente reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 261/C del 30 maggio 2001 che, su deferimento del Procuratore Federale, ha comminato l’ammenda di L. 20.000.000 per violazione dell’art. 6 bis comma 2 C.G.S.. La reclamante sostiene che, essendosi trattato della esposizione di un “fazzoletto” riproducente una croce celtica di ridotte dimensioni, protrattosi solo per brevi istanti, non era contestabile l’ipotesi di cui al citato art. 6 bis, comma 2, C.G.S.. Ha prodotto, a sostegno della sua tesi, copia di provvedimento del G.I.P. di Trieste che non ha convalidato il divieto di accesso allo stadio irrogato, per lo stesso fatto, dal Questore a tale Odorico Stefano. Questa Commissione ritiene che correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto il fatto come rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 6 bis, comma 2, C.G.S., stante la chiara riconducibilità della croce celtica ad ideologie razziste (circostanza neppure contestata), mentre non è applicabile la prevista attenuante in quanto l’esposizione si è ripetuta due volte nel corso della partita ed è stato necessario l’intervento del responsabile dell’ordine pubblico per farla cessare. Il provvedimento dell’Autorità giudiziaria adottato per motivi ben diversi (limitazione della libertà di movimento dei cittadini), non ha rilevanza nel presente giudizio di natura esclusivamente disciplinare riguardante la responsabilità della società organiizzatrice della gara. Le ridotte dimensioni del fatto sono già state tenute presenti dalla Commissione Disciplinare che ha irrogato la sanzione nella misura minima prevista. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Triestina Calcio di Trieste ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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