F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 4 4 – APPELLO DELLA POL. FICULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BARTOCCIO ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 50 del 31.5.2001)
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4 - APPELLO DELLA POL. FICULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BARTOCCIO ALESSANDRO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 50 del 31.5.2001)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la delibera di cui in epigrafe, accogliendo parzialmente il reclamo presentato dalla Pol. Ficullese, ha inflitto al calciatore Alessandro Bartoccio della Pol. Ficullese la sanzione della squalifica sino al 31.12.2002. Esaminati gli atti di causa questa C.A.F. constata che l’appello è stato presentato in data 11.6.2001, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata con Comunicato Ufficiale del 31 maggio 2001; al di là, dunque, del termine fissato dall’art. 27 comma 2, lettera a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per tardività, l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ficullese di Ficulle (Terni) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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