F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 12 12 – APPELLO DELL’U.S.O. CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/U.S.O. CALCIO DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 19.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 12 12 - APPELLO DELL’U.S.O. CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USMATE/U.S.O. CALCIO DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 19.6.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 74 del 19 giugno 2001, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla Unione Sportiva Oratorio Calcio avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara di spareggio tra seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza, Usmate/U.S.O. Calcio del 20.5.2001. Avverso questa decisione propone appello la U.S. Oratorio Calcio deducendo a motivi che il reclamo era stato spedito alla Commissione Disciplinare in due momenti diversi: il primo alle ore 11,30 del 13.6.2001, l’altro il 13.6.2001 alle ore 16,09, chiedendo quindi la riforma della decisione impugnata. L’appello è infondato. Secondo le norme procedurali contenute nel Com. Uff. n. 18 del 12.12.2001, i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere presentati entro le ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato. Nel caso in specie, come rilevato nella decisione impugnata, il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. il 12 giugno 2001, risulta inviato tardivamente, a mezzo fax il 13.6.2001 alle ore 16,20. Il fax che la Società reclamante assume di avere inviato lo stesso giorno alle ore 11,30, risulta trasmesso al n. 06.84912532 che, come da accertamenti svolti, non risulta essere quello ufficiale della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale. La decisione impugnata non merita quindi censura e deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S.O Calcio di Calcio (Bergamo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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