F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/SAMBIASE DEL 7.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 4.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 6
6 - APPELLO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/SAMBIASE DEL 7.1.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 107 del 4.6.2001)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti di tesserati dell’U.S. Rossanese Calcio e della U.S. Rossanese Calcio in relazione alla gara Rossanese Calcio/Sambiase del 7.1.2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 107 del 4 giugno 2001 irrogava le seguenti sanzioni: squalifica fino al 4.12.2002 al dirigente Fontanella Rosario; squalifica fino al 4.6.2002 ai dirigenti Mirabelli Massimiliano e Russo Eugenio, all’allenatore Giugno Francesco e al medico sociale Liccardi Silvio; alla Rossanese Calcio l’ammenda di L. 3.000.000. Avverso la suddetta delibera proponeva rituale appello l’U.S. Rossanese Calcio. Rileva questo Commissione che l’appello merita l’accoglimento nei limiti di quanto prescritto dall’art. 27 n. 5 C.G.S. posto che la delibera è carente delle motivazioni che hanno originato le sanzioni disciplinari irrogate. L’impugnata delibera va, pertanto, annullata con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, per un nuovo esame di merito. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S. l’impugnata delibera, per difetto di motivazione, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare competente per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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