F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 9 9 – APPELLI DELLA POL. ALBEROBELLO E DEI SIGG.RI PANARESE ANGELO, GRECO ANTONIO, PERTA DOMENICO, MINARDI GIANPIETRO, CIPRIANI NICOLA, PUGLIESE DOMENICO, DE LUCA ANTONIO, TEDESCHI DONATO E GOFFREDO GIUSEPPE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 9
9 - APPELLI DELLA POL. ALBEROBELLO E DEI SIGG.RI PANARESE ANGELO, GRECO ANTONIO, PERTA DOMENICO, MINARDI GIANPIETRO, CIPRIANI NICOLA, PUGLIESE DOMENICO, DE LUCA ANTONIO, TEDESCHI DONATO E GOFFREDO GIUSEPPE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001)
Nel marzo del 2001 la Società A.C. Red Boys di Martina Franca, in persona del Presidente Michele Marangi ed il Sig. Giovanni Frittitta, genitore del giovane calciatore Frittitta Salvatore, tesserato con la Polisportiva Alberobello, denunciavano al Presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere da Dirigenti e tesserati della Polisportiva Alberobello, consistenti nell’utilizzo del tesserino appartenente a Frittitta Salvatore, il quale non aveva preso parte ad alcuna gara nella stagione sportiva 2000/2001, per poter schierare in nove incontri del Campionato Regionale Giovanissimi Pugliese il calciatore Greco Vitantonio, anch’egli tesserato per la Polisportiva Alberobello ma privo di titolo per aver superato il limite di età utile per la partecipazione al Campionato Giovanissimi. Il Presidente del detto Comitato inoltrava la denuncia all’Ufficio Indagini che procedeva agli accertamenti del caso raccogliendo le dichiarazioni del Marangi, di Giovanni e Salvatore Frittitta, i quali confermavano il contenuto della denuncia, nonché del Vice Presidente della Polisportiva Alberobello Domenico Pugliese e dei tesserati della predetta Società Domenico Perta, allenatore e Giampiero Minardi, istruttore di giovani calciatori, i quali negavano il fatto, sostenendo che Frittitta Salvatore, pur non essendo stato molto assiduo agli allenamenti nel corso della stagione, aveva partecipato ad alcune gare del Campionato Giovanissimi 2000/2001. In particolare il Minardi smentiva di aver mai avvicinato il Sig. Giovanni Frittitta per confermargli che il tesserino del figlio Salvatore era stato utilizzato in tre o quattro gare per far partecipare alle stesse altro calciatore privo di titolo per aver superato il limite di età della categoria giovanissimi. Non si poteva invece procedere all’audizione dei tesserati della Polisportiva Alberobello, Nicola Cipriani e Vitantonio Greco, per mancata presentazione degli stessi alla convocazione fissata per il giorno 5.4.2001. Né poteva effettuarsi il confronto tra tutti gli interessati, disposto dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini al fine di poter accertare la realtà dei fatti di fronte alle contrastanti dichiarazioni raccolte, stante la mancata presentazione dei tesserati della Polisportiva Alberobello all’audizione fissata per il 13.4.2001. A conclusione degli accertamenti, il Procuratore Federale deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Greco Antonio, Perta Domenico, Minardi Giampietro, De Luca Antonio, Ancona Cataldo, Cipriani Nicola, Goffredo Giuseppe, Tedeschi Donato, Panarese Angelo e Pugliese Domenico, contestando ai dieci la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver fatto partecipare il calciatore Greco Vitantonio (privo di titolo per aver superato il limite di età) a nove gare del Campionato Regionale Giovanissimi Pugliese 2000/2001, utilizzando il tesserino del calciatore Frittitta Salvatore, che risultava - In base agli elenchi di gara - aver disputato le suddette nove gare con la Polisportiva Alberobello; a Greco Vitantonio, Perta Domenico, Minardi Giampiero, Cipriani Nicola e Pugliese Domenico anche la violazione dell’art. 1 comma 2 C.G.S. per mancata presentazione alle convocazioni del Collaboratore dell’Ufficio Indagini; alla Polisportiva Alberobello la violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente, ai dirigenti ed ai tesserati della stessa. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera del 23 luglio 2001, infliggeva a Greco Antonio la squalifica fino al 30.11.2001, a Perta Domenico l’inibizione sino al 31.1.2002; a Pugliese Domenico l’inibizione sino al 30.11.2001 e a De Luca Antonio la squalifica sino al 30.11.2001; a Tedeschi Donato e Goffredo Giuseppe l’inibizione sino al 30.9.2001, alla Polisportiva Alberobello l'ammenda di L. 500.000. Proscioglieva Ancona Cataldo per non aver commesso il fatto contestatogli. Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo la Polisportiva Alberobello, Panarese Angelo, Greco Antonio, Perta Domenico, Minardi Giampietro, Cipriani Nicola, Pugliese Domenico, De Luca Antonio, Tedeschi Donato e Goffredo Giuseppe, chiedendo l’annullamento della delibera impugnata e la revoca delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, per una serie di motivi che si possono così riassumere: - nullità dell’intero procedimento, sia per carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo ex art. 23 n. 2 C.G.S. in capo ai denuncianti Giovanni Frittitta e società Red Boys, sia per tardività del reclamo avverso la posizione irregolare del tesserato, essendo inutilmente decorsi i termini di cui agli articoli 18 e 37 n. 3 C.G.S.; - violazione dei principi della giustizia sportiva, per disapplicazione delle norme che attribuiscono fede privilegiata agli atti ufficiali ed in particolare al referti degli ufficiali di gara; - insussistenza degli illeciti contestati e, comunque, illogicità di motivazione della delibera impugnata nella parte in cui si rileva che non vi è prova che Frittitta Salvatore non abbia disputato le gare in cui risulta essere stato schierato e tuttavia, contraddittoriamente, si afferma la sussistenza del fondato convincimento del Giudice Sportivo di 2° Grado in ordine alla effettività della sostituzione di persona tra Frittitta Salvatore e Greco Vitantonio; - erroneità della valutazione espressa dal Giudice Sportivo di 2° Grado circa la credibilità e tempestività della ritrattazione sottoscritta dal genitori di Frittitta Salvatore e della dichiarazione di discolpa redatta dal Greco Vitantonio, avallata dal genitori dello stesso. Gli appelli vanno riuniti, stante l’evidente connessione. In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del reclamo della Polisportiva Alberobello, sollevata dalla Procura Federale sotto un duplice profilo: a) il mandato alle liti steso a margine del reclamo è stato sottoscritto dal signor Angelo Panarese senza precisare che la procura veniva conferita sia a titolo personale, sia in qualità di Presidente della Polisportiva Alberobello; b) il Panarese, essendo all’epoca inibito, non era legittimato a rappresentare la Società in ambito federale e quindi anche in sede di proposizione del reclamo. Il primo rilievo appare superabile, avendo il Panarese apposto la sua sottoscrizione anche in calce al reclamo, nella cui intestazione è espressamente indicata quale reclamante la Polisportiva Alberobello in persona del suo Presidente pro-tempore Signor Angelo Panarese. Pare quindi plausibile che questi abbia inteso sottoscrivere il reclamo anche nella veste di Presidente della società, oltre che nell’interesse personale. E’ invece pienamente fondato il secondo profilo di inammissibilità eccepito dalla Procura Federale, non potendosi riconoscere al Panarese, all’epoca all’epoca inibito, la legittimazione di agire per conto della Polisportiva Alberobello. Il reclamo della stessa va quindi dichiarato inammissibile, con incameramento della tassa. Quanto ai motivi dedotti a sostegno degli altri reclami, la Commissione rileva che devono essere disattese, perché totalmente infondate, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo ex art. 23 n. 2 C.G.S. dei denuncianti Giovanni Frittitta e Società Real Boys e di tardività del reclamo per decorrenza dei termini di impugnazione del risultato di gare. Si ricava in modo evidente dalla lettura degli atti che il procedimento in questione è iniziato in seguito a deferimento del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Puglia per asserita violazione di norme regolamentari, la cui proponibilità ed ammissibilità, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa C.A.F., non sono assoggettate al rispetto del termine previsto dall’art. 37 n. 3 C.G.S.. Appare invece fondato il motivo che si riferisce alla carenza di prova in ordine alla sussistenza degli illeciti contestati. Il convincimento in tal senso del Giudice Sportivo di 2° Grado si fonda esclusivamente sulla dichiarazione del genitore di Frittitta Salvatore ma tale risultanza probatoria, per essere idonea a vincere la presunzione di veridicità degli atti ufficiali (nella specie, gli elenchi ufficiali di gara, dai quali risulta che Frittitta Salvatore aveva partecipato alle gare in contestazione` avrebbe dovuto trovare oggettivo riscontro in altri elementi di prova, che invece non risultano dagli atti. Al contrario, la denuncia è contrastata dalle dichiarazioni rese dai tesserati della Polisportiva Alberobello Pugliese, Perta e Minardi i quali hanno confermato la partecipazione alle gare di Frittitta Salvatore, escludendo categoricamente che si fosse verificata la sostituzione di persona con Greco Vitantonio. La mancata effettuazione del confronto, che in ipotesi avrebbe potuto condurre all’accertamento dei fatti realmente accaduti, è circostanza di per sé non univoca, non potendosi formulare supposizioni certe sull’esito che il confronto avrebbe avuto, se ne fosse stata possibile l’effettuazione. Le lacune dell’impianto probatorio sono così evidenti che il primo Giudice non ha potuto neppure individuare le specifiche gare in cui sarebbe stata messa in atto la sostituzione di persona e si è quindi limitato ad affermare, con motivazione non condivisibile, che per la realizzazione dell’illecito era sufficiente che la sostituzione fosse avvenuta in una sola gara, senza poter individuare tuttavia quale, tra le nove alle quali Frittitta Salvatore risulta aver partecipato in base agli elenchi di gara. Negli atti non si rinviene in sostanza alcun elemento oggettivo che possa attestare la partecipazione di Greco Vitantonio anche ad una sola delle gare alle quali egli sarebbe stato presente, secondo la denuncia, usufruendo della tessera di riconoscimento di Frittitta Salvatore. Ne deriva che la delibera impugnata deve essere riformata e le sanzioni inflitte dal primo giudice vanno revocate. Per quanto riguarda l’addebito di violazione dell’art. 1 comma 2 C.G.S. per mancata presentazione di Greco Vitantonio, Perta Domenico, Minardi Giampiero, Cipriani Nicola e Pugliese Domenico alle convocazioni disposte dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, la Commissione rileva che, in mancanza dell’avviso di ricevimento delle raccomandate di convocazione, non vi è in atti la prova certa che gli incolpati abbiano ricevuto la convocazione e si siano quindi volontariamente sottratti al dovere di presentarsi. Stante la situazione di incertezza sul punto, essi debbono pertanto essere prosciolti anche da tale ulteriore addebito. Deve essere disposta la restituzione delle relative tasse. Per tali motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello della Pol. Alberobello di Alberobello (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie i reclami dei tesserati e dispone la restituzione delle relative tasse reclamo.
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