F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 11,12,13 11 – APPELLO DELLA A.S. SAN LUCA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001) 12 – APPELLO DEL CALCIATORE PELLE SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001) 13 – APPELLO DEL CALCIATORE ALVARO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 11,12,13 11 - APPELLO DELLA A.S. SAN LUCA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001) 12 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLE SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001) 13 - APPELLO DEL CALCIATORE ALVARO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001) Pelle Salvatore e Alvaro Antonio, tesserati per l’A.S. San Luca, nonché detta società hanno proposto appelli a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 112 del 18 giugno 2001, pubblicato il 19.6.2001, con la quale era stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 per entrambi i tesserati e l’ammenda di lire 1.000.000 per l’A.S. San Luca, a titolo di responsabilità oggettiva, per l’aggressione violenta commessa in danno dell’arbitro dell’incontro Brancaleone/Gioiosa che avrebbe dovuto disputarsi il 18.4.2001. Gli appelli riuniti all’odierna udienza per connessione oggettiva, sono tutti inammissibili perché tardivamente proposti. Invero la richiesta telegrafica da parte degli appellanti di copia degli atti ufficiali risulta avvenuta il 23.6.2001, cioè oltre il termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare in violazione dell’art. 33, comma 2, lett. a), del nuovo Codice di Giustizia Sportiva pubblicato nel C.U. n. 28 del 9 agosto 2001. L’inammissibilità dei gravami inibisce a questa Commissione l’esame delle censure di merito e alla stessa consegue l’incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla A.S. San Luca di Reggio Calabria e dai calciatori Pelle Salvatore e Alvaro Antonio li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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