F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 14 14 – APPELLO DEL VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VERBANIA/SOCCER BOYS DEL 23.5.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 45 del 30 giugno 2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 14
14 - APPELLO DEL VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VERBANIA/SOCCER BOYS DEL 23.5.2001
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 30 giugno 2001)
Con la decisione impugnata, relativa a fatti gravi e incresciosi accaduti ai danni dell’arbitro al termine dell gara Verbania/Soccer Boys, disputata il 23 maggio 2001 nell’ambito del Torneo di Sesto Calende (Varese), Categoria Allievi, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in parziale accoglimento del reclamo sporto dell'intestata associazione sportiva, ha ridotto la squalifica al calciatore Minocci Stefano (originariamente fino a tutto il 1.6.2003) a tutto il 30.6.2002, mentre ha confermato le altre sanzioni inflitte in primo grado, ovvero la squalifica a tutto il 31.12.2004 al calciatore Rampazzo Jonathan, a tutto il 2.06.2002 al Sig. Minocci Giuseppe, padre del calciatore Stefano ed assistente di parte dell’arbiro, oltre all’ammenda di L. 300.000. Con il reclamo in trattazione il Verbania Calcio ha chiesto una congrua riduzione delle sopra descritte squalifiche inflitte ai propri tesserati, chiedendo altresì di conoscere se trova conforto di legittimità l’assegnazione della competenza a giudicare, per i primi due gradi di giudizio, agli Organi di giustizia competenti per il Comitato Regionale Lombardia (nel cui ambito peraltro è stato organizzato il torneo), e non agli Organi operanti presso il Comitato Regionale Piemonte a cui la reclamante è sottoposta. l reclamo è inammissibile per tardività, per essere stato presentato il 9 luglio 2001, senza rispettare dunque il termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resta nota la decisione che si intende impugnare, previsto dall’art. 27, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva (tale disposto trova esatta corrispondenza nell’art. 33, comma 2, lett. a), del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato il 9 agosto 2001). L’inammissibilità del reclamo preclude l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l’appello come epigrafe proposto dal Verbania Calcio di Verbania (Novara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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