COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.114 della Società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 dell’1.3.2012 (punizione sportiva della gara A.S.D. Napitia – U.S.Motta Santa Lucia dell’11.02.2012 per posizione irregolare dei calciatori Gagliardi Gennaro e Aquilino Antonio; inibizione dirigente accompagnatore MARRA Giuseppe fino al 31 marzo 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.114 della Società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 dell’1.3.2012 (punizione sportiva della gara A.S.D. Napitia – U.S.Motta Santa Lucia dell’11.02.2012 per posizione irregolare dei calciatori Gagliardi Gennaro e Aquilino Antonio; inibizione dirigente accompagnatore MARRA Giuseppe fino al 31 marzo 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che in accoglimento del ricorso dell’A.S.D. Napitia ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori del Motta Santa Lucia indicati in epigrafe, in quanto non ancora tesserati , comminando alla società stessa la punizione sportiva della gara A.S.D. Napitia – U.S. Motta Santa Lucia dell’11.02.2012 con il risultato di 0 – 3 ed al dirigente accompagnatore Marra Giuseppe l’inibizione fino al 31 marzo 2012. La reclamante rappresenta che i due calciatori Gagliardi e Aquilino alla data in cui la gara si è disputata erano regolarmente tesserati. Agli atti dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria risulta che i calciatori Gagliardi Gennaro e Aquilino Antonio sono stati tesserati dal Motta Santa Lucia il 10 febbraio 2012, in data antecedente alla disputa della gara Napitia – Motta Santa Lucia dell’11.2.2012. La loro posizione nella gara era, pertanto, regolare. Il reclamo è, pertanto, da accogliere. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, omologa il risultato di uno ad uno (1 – 1) conseguito sul campo della gara A.S.D. Napitia – U.S. Motta Santa Lucia dell’11.02.2012; annulla l’inibizione del dirigente accompagnatore del Motta Santa Lucia, MARRA Giuseppe; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it