COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.118 della Società LA SPORTIVA TRAFORO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distretuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 29.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Traforo – M.M. Club Sport del 26.2.2012 con il punteggio di 0 – 6, ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.118 della Società LA SPORTIVA TRAFORO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distretuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 29.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Traforo – M.M. Club Sport del 26.2.2012 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della società M.M. Club Sport; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo fino al momento della sospensione o in subordine la ripetizione della gara in epigrafe e la riduzione della multa irrogata in primo grado. Sin dal suo arrivo presso la struttura che avrebbe ospitato la gara, e quindi ben prima che questa avesse inizio, soggetti riconducibili alla società La Sportiva Traforo ponevano in essere comportamenti minacciosi ai danni del Direttore di gara e della società ospitata. Il Direttore di gara si adoperava per far sì che la gara, nonostante le premesse non rassicuranti, si potesse svolgere in un clima di serenità. Pertanto contattava il Presidente de La Sportiva Traforo, Santoro, che mostrava la più ampia disponibilità, assicurando che pur in assenza di formale documentazione di richiesta la forza pubblica sarebbe stata, comunque, presente all’incontro. Il primo tempo si disputava regolarmente, fatta eccezione per un tentativo di aggressione ai danni del portiere ospite posto in atto da un sostenitore della società di casa sventato ad opera del citato presidente. Quando pareva plausibile che ricorressero le condizioni, tra cui il risultato ampiamente favorevole alla squadra di casa, perché la partita fosse portata a termine, avveniva un fatto inspiegabile: una proditoria e ingiustificata aggressione ai danni del calciatore Molinari da parte di un sostenitore della squadra di casa. Dopo il parapiglia ed il successivo ritorno alla normalità, l’arbitro, preso atto dell’assenza della forza pubblica, sospendeva la gara. Qualche minuto dopo, consultato il Commissario di Campo, conveniva con questi che non sussistevano le condizioni per riprendere la gara. Nell’audizione a chiarimenti l’arbitro ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara, con ponderazione e imparzialità di giudizio, per cui questa Commissione ritiene che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara. Tutto quanto sopra esposto trova conferma anche nel rapporto del Commissario di Campo. La decisione di sospendere la gara appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi, e non va, pertanto. riformata. La determinazione dell’arbitro è supportata, difatti, da quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di porre in essere provvedimenti alternativi alla sospensione della gara. Il reclamo va, pertanto, rigettato nella parte in cui si irroga la sanzione della punizione sportiva della gara. Appare, al contrario, conforme a giustizia, tenuto conto del comportamento fattivo del presidente de La Sportiva Traforo, ridurre l’ammenda a 150 euro. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si irroga la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; riduce l’ammenda a €150,00 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it