COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO BARANO CALCIO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / BARANO CALCIO DEL 19/2/12
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO BARANO CALCIO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / BARANO CALCIO DEL
19/2/12
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 78 del 23/2/2012, pag. 1858, letto il reclamo
ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di
rigetto. La società reclamante si duole di due circostanze: la prima che l’arbitro sia stato
condizionato nelle proprie decisioni, da alcuni tifosi che l’avevano minacciato, entrando anche in
campo e causando la necessaria sospensione della gara, fino al momento della realizzazione della
rete della società locale; la seconda evidenziava la irrisoria concessione di tre minuti di recupero.
Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento, è emerso che le doglianze sono
infondate. In effetti durante il secondo tempo, e precisamente al 34° minuto, il direttore di gara ha
sospeso la gara perché un tifoso entrava indebitamente sul terreno di gioco ed alcune persone
erano aggrappate alla rete di recinzione e pertanto, invitava il capitano della società locale a far
sgomberare il campo. Quest’ultimo si adoperava affinché si allontanasse l’invasore e scendessero
le persone dalla rete di recinzione. Dopo circa quattro minuti, sedata anche la lite sugli spalti tra
tifosi, l’arbitro riprendeva regolarmente la gara e concedeva sei minuti di recupero, regolarmente
comunicati prima di disputarli. La decisione in merito alla rete realizzata dalla società locale è stata,
pertanto, adottata nel pieno della consapevolezza e serenità d’animo, per nulla turbato da minacce
di tifosi locali. Inoltre, l’arbitro è l’unico cronometrista della gara e pertanto il tempo da recuperare
riguarda l’esclusiva discrezione dello stesso, insindacabile, giova quindi comprendere che il motivo
di reclamo è inammissibile. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di omologare il risultato acquisito sul campo: Nuova Boys Caivanese
– Barano Calcio 1–0. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della
reclamante.
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