COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO REAL AIROLA – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 I REAL AIROLA DEL 17/12/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO REAL AIROLA – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 I REAL AIROLA DEL
17/12/2011
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Airola per la
gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e
del censimento, dei calciatori Posillipo Donato (nato il 14.10.1990) e Maietta Natale (nato il
26.07.1984), nonché dell'assistente di parte, Sig. Pastore Francesco, rileva l'infondatezza dell'atto
d’impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e presso la
Segreteria del C.R Campania, è emerso, invero, che i nominati calciatori risultano regolarmente
tesserati, a favore della società S. Nicola Calcio 2009, da data antecedente, rispetto al giorno di
disputa della gara, oggetto del reclamo in esame: Posillipo Donato, dal 6.10.2011; Maietta Natale,
dal 15.10.2010. Quanto all'assistente di parte, Sig. Pastore Francesco, nato il 3.04.1970, risulta
tesserato, a favore della società S. Nicola Calcio 2009, dall’11.12.2010. Di conseguenza, la
partecipazione, alla gara in esame, dei nominati calciatori e dell'assistente di parte, sig. Napolitano
Andrea (la cui posizione è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), è da
considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Airola; di omologare il risultato conseguito
sul campo (3-1 a favore della società S. Nicola Calcio 2009); dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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