COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SASSANO CALCIO – PRO COLLIANO DEL 14/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SASSANO CALCIO – PRO COLLIANO DEL 14/3/2012 Il G.S.T., letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe, il cui orario d’inizio rientra nella fascia degli orari in notturna, al 22’ del primo tempo, a seguito dello spegnimento di tutti i fari dell’illuminazione del campo, il direttore di gara era costretto a sospendere la gara con essendovi sufficiente visibilità per un regolare svolgimento della stessa. Poiché sulla società ospitante incombe l’onere della organizzazione della gara ed in particolare, per gli orari in notturna, la disponibilità dell’impianto di generatore autonomo di energia elettrica, la sospensione della gara non può essere riconosciuta come causa di forza maggiore, così come disposto nei Comunicati Ufficiali del C.R. Campania. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17, comma3, del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Sassano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–3.
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