COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SANTOMENNA – AU.DAN. BELVEDERE DEL 11/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SANTOMENNA – AU.DAN. BELVEDERE DEL 11/3/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15 marzo 202, letto il referto arbitrale ed il suo allegato e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che in occasione della seconda rete della società AU.DAN. Belvedere, l’arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Santomenna che lo ritenevano responsabile della loro sconfitta fino a quel momento; rileva, altresì, che l’arbitro non riteneva opportuno adottare alcun provvedimento disciplinare visto che non vi era nessun aiuto dai calciatori presenti, né era presenza la Forza Pubblica e quindi decideva di proseguire la stessa proforma. Questo G.S.T. rilevato che oggettivamente non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara in maniera regolare, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Santomenna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-4, acquisito sul campo, nonché l’ammenda di € 300.00 per il comportamento tenuto dai propri tesserati. Gli altri provvedimenti disciplinari sono stati già riportati sul C.U. n. 87 del 15 marzo u.s.
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