COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SANTOMENNA – AU.DAN. BELVEDERE DEL 11/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
GARA SANTOMENNA – AU.DAN. BELVEDERE DEL 11/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15 marzo 202, letto il referto arbitrale ed il suo
allegato e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che in occasione della seconda rete della società
AU.DAN. Belvedere, l’arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Santomenna che
lo ritenevano responsabile della loro sconfitta fino a quel momento; rileva, altresì, che l’arbitro non
riteneva opportuno adottare alcun provvedimento disciplinare visto che non vi era nessun aiuto dai
calciatori presenti, né era presenza la Forza Pubblica e quindi decideva di proseguire la stessa proforma.
Questo G.S.T. rilevato che oggettivamente non vi fossero più le condizioni per proseguire la
gara in maniera regolare, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Santomenna la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 1-4, acquisito sul campo, nonché l’ammenda di € 300.00 per il comportamento
tenuto dai propri tesserati. Gli altri provvedimenti disciplinari sono stati già riportati sul C.U.
n. 87 del 15 marzo u.s.