COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA VALLATESE I MIRABELLA ECLANO DELL’1/03/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA VALLATESE I MIRABELLA ECLANO
DELL’1/03/2012
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Mirabella Eclano per la gara in epigrafe,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Furcolo
Antonio (nato il 13.06.1994); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto.
Invero, come risulta dal C.U. n. 72 del 2.02.2012, pagina 1692, del C.R. Campania, il nominato
calciatore, nella gara del 23.01.2012 Real Forino / Vallatese, veniva sanzionato da questo Giudice
Sportivo Territoriale con la squalifica di una giornata di gara, quale calciatore espulso dal campo.
Tale squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che
consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione
della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della sanzione, ovvero nella gara del
30.01.2012 Vallatese / Mirabella Eclano. In ragione del fatto che la detta gara e quelle successive:
Rione Mazzini / Vallatese, del 6.02.2012; Vallatese / Mirabella Eclano dell’8.02.2012 (recupero della
gara del 30.01.2012), Vallatese / Serino del 13.02.2012 e Solfora / Vallatese del 20.02.2012 sono
state tutte rinviate per neve ed, alla data del 29.02.2012, non ancora recuperate, la stessa squalifica
non risulta espiata. Inoltre, la società Vallatese ha osservato un turno di riposo nella giornata di gare
del Campionato del 27.02.2012. Tanto premesso, la giornata di squalifica a carico del predetto
calciatore non risulta ancora scontata. Orbene, nella gara oggetto di reclamo, prima
immediatamente successiva a quella della sua espulsione dal campo, il calciatore Furcolo Antonio
ha partecipato, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, di infliggere, a carico
della società Vallatese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del
Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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