COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA SPORTING NOCERA – SPORTING S. MATTEO DEL 12/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
GARA SPORTING NOCERA – SPORTING S. MATTEO DEL 12/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012, letto il referto e sentito
l’arbitro a chiarimenti, rileva che, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi il direttore di
gara unitamente ai tesserati della società ospite notavano che la porta dello spogliatoio della società
Sporting S. Matteo era stata forzata e risultava aperta; portandosi all’interno l’arbitro costatava che
diversi tesserati della società ospite lamentavano numerosi furti di danaro e telefonini; a questo
punto, intervenivano sul luogo i Carabinieri e, quindi, costatavano che la porta del citato spogliatoio
era stata forzata e sollecitavano i tesserati della società Sporting S. Matteo affinché si recassero
presso la locale Stazione per sporgere denunzia. A questo punto l’arbitro, in assenza anche dei
tesserati della società ospite, i quali obbligati a seguire i Carabinieri, sospendeva definitivamente la
gara. Per tali motivi, letto l’art. 55 delle N.O.I.F., rilevato che l’evento debba ascriversi a fatto
riferibile a terzi, estranei e pertanto ad un evento di forza maggiore; rilevato che la società Sporting
Nocera è oggettivamente responsabile per effetto dell’obbligo di custodia che incombe sulla società
di casa;
DELIBERA
la sanzione dell’ammenda di 60.00, per omessa custodia degli spogliatoi, nonché l’obbligo di
risarcimento danni nella misura che verrà determinata dal CR Campania; delibera altresì, la
ripetizione della gara e rimanda al CR Campania per la rifissazione.