COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI AGROPOLI – GARA CAMPAGNA / CITTÀ DI AGROPOLI DEL 3.03.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI AGROPOLI – GARA CAMPAGNA / CITTÀ DI
AGROPOLI DEL 3.03.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva: quanto alla squalifica per tre giornate di gara, a carico del calciatore Marantino Mario, la quantificazione determinata dal Giudice Sportivo
Territoriale si appalesa equa e proporzionata, rispetto al comportamento nella circostanza del
nominato tesserato, atteso che essa trova puntuale corrispondenza alle previsioni, di cui all’art. 19
C.G.S. Invero, il direttore di gara, nel suo referto, qualifica espressamente ed in modo non
equivocabile il gesto del calciatore come condotta violenta (“colpiva con un violento calcio al
ginocchio l’avversario”). Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (istanza di
ridimensionamento della sanzione della squalifica, inflitta dal Giudice di prime cure al calciatore Di
Giacomo Mirko), essa, viceversa, può trovare accoglimento, atteso che il gesto del calciatore, nei
confronti del direttore di gara, deve essere derubricato in atto gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro medesimo, per cui la sanzione deve essere ridotta a sei giornate. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Città di Agropoli, limitatamente
alla sanzione della squalifica a carico del calciatore Di Giacomo Mirko, che viene ridotta a sei giornate di gara; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non
versata.
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