COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIANNI LOIA TOCCO CAUDIO – GARA ATLETICO PONTERUTTO / GIANNI LOIA TOCCO CAUDIO DEL 4.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIANNI LOIA TOCCO CAUDIO – GARA ATLETICO
PONTERUTTO / GIANNI LOIA TOCCO CAUDIO DEL 4.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE BENEVENTO
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del rapporto arbitrale, si evince che il calciatore Fusco Sergio ha colpito con uno schiaffo un calciatore antagonista. Di conseguenza, la sanzione di squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Benevento, deve ritenersi equa e proporzionata, rispetto al gesto commesso, con la conseguenziale sua conferma.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Gianni Loia Tocco Caudio, confermando la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fusco Sergio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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