COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : CERVIA – IMOLESE DEL 06/03/2012 Il Giudice Sportivo scioglie la riserva di cui al C.U. nr. 36 del 14/03/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°37 del 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : CERVIA – IMOLESE DEL 06/03/2012 Il Giudice Sportivo scioglie la riserva di cui al C.U. nr. 36 del 14/03/2012 Letti gli atti ufficiali, il reclamo della Soc. Cervia, nonché il supplemento di referto allegato da parte dell’arbitro con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara a causa dell’errore tecnico di cui sarebbe incorso l’arbitro per non aver proceduto ad espellere il calciatore nr. 15 Salaroli Iames della Soc. Cervia nonostante la doppia ammonizione a lui comminata nel corso della gara. OSSERVA: L’arbitro della gara allega un proprio supplemento confermando l’errore tecnico nel quale è incorso per non aver proceduto ad espellere il calciatore nr. 15 Salaroli Iames della Soc. Cervia nonostante la doppia ammonizione a lui comminata. Sul punto ha testualmente riferito: “ Segnalo che a seguito della seconda ammonizione non veniva espulso il calciatore Salaroli Iames, pertanto non usciva dal terreno di gioco rimanendo e prendendo parte al gioco. Inoltre l’arbitro segnala che il gioco è stato ripreso (dopo un calcio di punizione diretto concesso a seguito del fallo causato dal calciatore Salaroli) senza il fischio da parte del Direttore di gara. Considerato, pertanto, che ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio regola 12 ( falli e scorrettezze – Infrazioni passibili di espulsione punto 7) ), l’arbitro doveva provvedere ad espellere il citato calciatore Salaroli Iames nr. 15 della Soc. Cervia e che in conseguenza di tale omissione la gara non ha ovviamente avuto un regolare svolgimento dovendosene pertanto disporre la ripetizione. Considerato, inoltre, che in conseguenza della doppia ammonizione e del comportamento non regolamentare a fine gara con pronunce di espressioni offensive nei confronti dell’arbitro deve essere comminata, al citato calciatore Salaroli Iames nr. 15 Soc. Cervia una squalifica. P.T.M. Delibera: la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro trasmettendo a tal fine gli atti al C.R.E.R. per quanto di competenza; di infliggere al calciatore Salaroli Iames Soc. Cervia la squalifica per tre gare; di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Cervia.
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